Statuto

ALLEGATO "B" ALLA RACCOLTA N. 19297

STATUTO SOCIALE

Art.1
Costituzione e sede


1. E’ costituita per iniziativa della Fondazione Roma la “Fondazione Roma - Terzo Settore”, eretta in ente morale senza fine di lucro.
2. La Fondazione ha sede legale in Roma e può istituire sedi secondarie in Italia ed all’estero.

Art. 2
Scopo

1. La Fondazione ha lo scopo di promuovere e sostenere, in Italia ed in Europa, iniziative di solidarietà e/o di utilità sociale nei settori, a titolo esemplificativo e non esaustivo, della Sanità, dell’Istruzione e Formazione, dell’Arte e Cultura, della Ricerca scientifica e dell’Assistenza alle categorie sociali deboli, anche al fine di favorire nuove opportunità occupazionali, con particolare riguardo ai soggetti più meritevoli di sostegno.
Quanto sopra anche ponendosi quale interlocutore dello Stato Italiano e della Unione Europea in materia di politiche finalizzate all’occupazione, al sociale e allo sviluppo delle comunità locali, nonché di eventuali accordi e convenzioni per la loro attuazione operativa.
2. La Fondazione, inoltre, promuove, sostiene e diffonde l’impresa sociale, ovvero tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al Libro V del Codice Civile, che esercitano in via stabile e principale una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, come definita nell’art. 1 e seguenti del Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.
3. La Fondazione ha lo scopo, altresì, di promuovere, incoraggiare e sostenere il volontariato in tutte le sue forme e in tutti i campi, quale espressione dei principi di partecipazione, di solidarietà e di pluralismo sanciti dalla Costituzione della Repubblica.
4. La Fondazione attua gli scopi:
a) realizzando in proprio, o affidando la gestione a terzi, pubblici o privati e cooperative ed imprese sociali, programmi, progetti ed iniziative di solidarietà ed utilità sociale;
b) sostenendo, attraverso la disposizione di atti di liberalità, programmi, progetti ed iniziative di solidarietà ed utilità sociale proposti da enti pubblici o privati senza finì di lucro, nazionali ed europei, nonché da cooperative ed imprese sociali;
c) cooperando con altre istituzioni nazionali ed internazionali, pubbliche e private aventi finalità affini alle proprie;
d) operando a sostegno del volontariato nel suo impegno civile al servizio della persona e della società, con particolare riguardo alle iniziative per il miglioramento della qualità della vita ed alla lotta contro il disagio, l’esclusione sociale e l’emarginazione, nonché alla rimozione delle loro cause;
e) proponendosi come luogo di incontro, dibattito e studio e come punto di riferimento di tutto il volontariato;
f) svolgendo funzioni di centro di documentazione, di promozione della conoscenza del volontariato, e di monitoraggio sull’attuazione delle norme che lo disciplinano, intervenendo per definire modifiche e proposte e conducendo indagini e ricerche, anche in collaborazione con altri organismi;
g) gestendo la banca dati del volontariato e svolgendo funzioni di osservatorio e studio degli organismi e delle attività di volontariato;
h) progettando e realizzando interventi formativi per la qualificazione, l’aggiornamento e la riqualificazione degli organismi di volontariato e degli operatori;
i) promuovendo, attraverso iniziative formative, organizzative, informative ed editoriali, lo sviluppo della cultura della partecipazione e della solidarietà;
j) svolgendo attività di consulenza sulle materie inerenti l’azione volontaria;
k) coordinandosi con gli organismi nazionali e internazionali impegnati a perseguire, con il contributo del volontariato, una maggiore equità, con particolare riferimento ai Paesi in via di sviluppo, nel campo economico, sociale ed educativo;
l) svolgendo ogni altra attività e iniziativa connessa o funzionale ai fini statutari;
m) esercitando attività di impresa con contabilità separata solo se direttamente strumentale ai fini statutari.
5. La Fondazione può inoltre svolgere altre attività strumentali, accessorie e connesse al raggiungimento dei propri scopi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) organizzare eventi e manifestazioni;
b) realizzare iniziative editoriali, anche in formato elettronico;
c) promuovere e gestire iniziative e corsi di formazione e aggiornamento professionale;
d) promuovere studi e ricerche su materie inerenti il perseguimento degli scopi statutari;
e) costituire Fondazioni, Associazioni e Società;
f) aderire a Fondazioni ed Associazioni già esistenti;
acquisire e detenere partecipazioni, anche di controllo, in Società;
g) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ivi compreso il rilascio di garanzie;
h) richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
i) stipulare contratti, accordi e convenzioni con enti pubblici o privati, nazionali ed internazionali.
6. La Fondazione può assumere proprio personale secondo le norme del rapporto di lavoro di diritto privato.

Art. 3
Durata

1. La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Art. 4
Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) dalla somma di denaro indicata nell’atto costitutivo e da ulteriori incrementi specificatamente rivolti allo scopo di accrescere il patrimonio;
b) dalla partecipazione nella “Compagnia Sviluppo Imprese Sociali S.p.A.”, ovvero, in caso di dismissione di tale partecipazione, negli strumenti finanziari in cui verrà investito il controvalore della dismissione.
c) da conferimenti e donazioni di beni mobili e immobili, contributi, eredità, legati, lasciti, liberalità ed introiti di qualsiasi genere, osservate le disposizioni di legge in materia;
d) dagli avanzi di gestione risultanti dai bilanci annuali espressamente destinati ad incremento del patrimonio.
2. Le rendite del patrimonio della Fondazione possono essere erogate esclusivamente in attuazione dei fini istituzionali.

Art. 5
Risorse per il funzionamento

1. Per l’adempimento delle proprie finalità la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
a) rendite derivanti dal patrimonio di cui all’art. 4;
b) contributi pubblici e privati destinati all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente finalizzati all’incremento del patrimonio.
c) avanzi di gestione risultanti dai bilanci annuali non espressamente destinati ad incremento del patrimonio.

Art. 6
Fondatore

1. Il Fondatore è la Fondazione Roma.
2. Il Fondatore:
a) determina il numero dei componenti del Comitato di Indirizzo e provvede alla loro nomina;
b) nomina i partecipanti di cui al successivo art. 7 determinando l’eventuale rappresentanza ad essi spettante nell’ambito degli Organi della Fondazione, che comunque dovrà rimanere nel limite massimo di un terzo dei componenti del Comitato di Indirizzo e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
c) delibera sulle modificazioni dello Statuto sottopostegli dal Comitato di Indirizzo su proposta del Consiglio di Amministrazione;
d) delibera sulla trasformazione e sulla fusione della Fondazione nonché sul suo scioglimento.

Art. 7
Partecipanti

1. Possono essere chiamati quali Partecipanti gli enti pubblici e privati, con o senza personalità giuridica che vorranno aderire successivamente alla Fondazione condividendone le finalità e contribuendo al fondo di dotazione ed alle risorse per il funzionamento.

Art. 8
Organi

1. Sono organi della Fondazione:
a) il Comitato di Indirizzo;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Segretario Generale;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti;

Art. 9
Comitato di Indirizzo

1. Il Comitato di Indirizzo è composto dal numero di membri determinato dal Fondatore ai sensi del precedente art. 6, comma 2, lett. a), nonché dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede senza diritto di voto.
2. In deroga a quanto sopra previsto, il Fondatore può stabilire, con le limitazioni di cui al precedente art. 6, comma 2, lett. b) che la designazione di un numero determinato di membri all’interno del Comitato di Indirizzo venga effettuata dai partecipanti di cui al precedente art. 7.
3. Possono essere nominati componenti del Comitato di Indirizzo in rappresentanza del Fondatore e dei Partecipanti coloro che, muniti di qualificata esperienza, possiedono idonei e documentati requisiti di professionalità ed onorabilità.
4. I componenti del Comitato di Indirizzo durano in carica sei esercizi e possono essere riconfermati. Il mandato termina con l’approvazione del Bilancio d’esercizio relativo all’ultimo esercizio di carica.
5. Per la sostituzione di qualsiasi componente nel corso del mandato si provvede come per la nomina del componente stesso. I nuovi nominati durano in carica per la durata del mandato dei loro predecessori.
6. Il Comitato di Indirizzo si riunisce almeno due volte l’anno, previa convocazione da parte del Presidente tramite lettera raccomandata, telegramma, fax od e-mail con conferma di recapito spedita almeno sette giorni prima della riunione, contenenti l’elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza, il termine di convocazione può essere ridotto a 24 ore, tranne che per l’approvazione del Bilancio d’esercizio.
7. Il Comitato di Indirizzo dovrà in ogni caso essere convocato ogni qual volta ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti o il Collegio dei Revisori dei Conti.
8. Il Comitato di Indirizzo è validamente costituito, in prima convocazione, quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera con la maggioranza dei presenti.
9. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.
10. L’adunanza del Comitato si può tenere anche in collegamento audiovisivo o telefonico. In tal caso devono essere assicurate l’individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, esprimere verbalmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell’esame e della deliberazione. In caso di riunione in collegamento audiovisivo, l’adunanza del Comitato si considera tenuta nel luogo in cui si trovano, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.
11. In caso di parità di voti, la votazione avrà esito negativo e si intenderà respinta la proposta oggetto della votazione stessa.
12. Qualora le deliberazioni abbiano ad oggetto persone, il Presidente può disporre che si svolgano a scrutinio segreto.
13. Il Presidente sottoscrive i verbali delle adunanze con il Segretario Generale della Fondazione, che svolge le funzioni di Segretario delle adunanze.

Art. 10
Attribuzioni del Comitato di Indirizzo

1. Il Comitato di Indirizzo è organo di orientamento, di programmazione e di verifica dei risultati.
2. Approva i programmi annuali e pluriennali di intervento istituzionale.
3. Stabilisce i criteri per la più opportuna divulgazione e valorizzazione dei risultati derivanti dalle attività della Fondazione.
4. Approva il Bilancio d’esercizio e la relazione annuale sull’attività della Fondazione.
5. Nomina il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione, tra i quali, eventualmente, un Vice Presidente, previa fissazione del numero da un minimo di cinque ad un massimo di nove compreso il Presidente. Nomina altresì il Presidente ed i componenti, effettivi e supplenti, del Collegio dei Revisori dei Conti.
6. Sottopone al Fondatore, su proposta del Consiglio di Amministrazione, eventuali modifiche allo Statuto, nonché la fusione, la trasformazione o la liquidazione della Fondazione.
7. Fissa i compensi, le indennità ed i rimborsi spese a norma del successivo articolo 17.

Art. 11
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti, incluso il Presidente, nominati dal Comitato di Indirizzo previa determinazione del loro numero, e comunque con le limitazioni di cui al precedente art. 6, comma 2, lett. b).
2. Possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che, muniti di qualificata esperienza, possiedono idonei e documentati requisiti di professionalità ed onorabilità.
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica sei esercizi ed i suoi componenti possono essere riconfermati. Il mandato termina con l’approvazione del Bilancio d’esercizio relativo all’ultimo esercizio di carica.
4. Per la sostituzione di qualsiasi componente nel corso del mandato si provvede come per la nomina del componente stesso. I nuovi nominati restano in carica per la durata del mandato dei loro predecessori.
5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo art. 13, comma 2. L’avviso di convocazione, effettuato mediante raccomandata, telegramma, fax od e-mail con conferma di recapito deve contenere, oltre l’ordine del giorno, l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione, ed essere spedito almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenza, il termine di convocazione può essere ridotto a 24 ore.
6. Il Consiglio di Amministrazione dovrà in ogni caso essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti o il Collegio dei Revisori dei Conti.
7. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. E’ ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento audiovisivo o telefonico. In tal caso devono essere assicurate l’individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere verbalmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell’esame e della deliberazione. In caso di riunione in collegamento audiovisivo, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario.
8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Qualora le deliberazioni abbiano ad oggetto persone, il Presidente può disporre che si svolgano a scrutinio segreto.
10. Il Presidente sottoscrive i verbali con il Segretario Generale della Fondazione, che svolge le funzioni di Segretario delle sedute.

Art. 12
Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione tra i quali, in particolare, figurano quelli indicati, con elencazione meramente esemplificativa e non esaustiva, nel comma successivo.
2. Esso, pertanto, su proposta del Presidente:
a) predispone i programmi annuali e pluriennali di intervento istituzionale;
b) delibera l’organigramma del Personale dipendente;
c) nomina il Segretario Generale della Fondazione determinandone le competenze, la natura del rapporto di lavoro, nonché la retribuzione;
d) redige annualmente il Bilancio d’esercizio della Fondazione ed una relazione sull’attività della medesima e li trasmette entro 7 giorni al Collegio dei Revisori dei Conti;
e) delibera l’accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili e immobili;
f) delibera sulla gestione del patrimonio della Fondazione, nonché sulla destinazione dei suoi redditi e sulle modalità per il perseguimento degli scopi della Fondazione;
g) delibera sull’istituzione di contabilità separate per l’esercizio di attività di impresa;
h) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici o privati nazionali o internazionali;
i) conferisce gli opportuni incarichi di consulenza a persone particolarmente esperte nelle materie oggetto dell’attività della Fondazione, all’occorrenza costituendo anche Comitati Consultivi o Gruppi di Lavoro;
l) può attribuire la rappresentanza a singoli Consiglieri, al Segretario Generale, a dirigenti, a quadri direttivi e dipendenti della Fondazione, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio;
m) può conferire mandati e procure anche ad estranei alla Fondazione per il compimento di singoli atti o categorie di atti;
n) ravvisandone la necessità, può delegare alcune delle sue attribuzioni al Presidente, stabilendo eventuali modalità e limiti;
o) propone al Comitato di Indirizzo eventuali modifiche allo Statuto, nonché la fusione, la trasformazione o la liquidazione della Fondazione.
p) il Presidente, il Vice Presidente, i singoli Consiglieri, i Dirigenti, ed i quadri direttivi, in relazione ai poteri loro attribuiti, ove necessario possono conferire mandati e procure anche a soggetti estranei alla Fondazione per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Art. 13
Presidente – Attribuzioni

1. Il Presidente della Fondazione:
a) ha la legale rappresentanza della Fondazione con pieni poteri sostanziali e materiali di fronte ai terzi ed in giudizio;
b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione proponendo le materie da trattare;
c) convoca e presiede, senza diritto di voto, il Comitato di Indirizzo proponendo le materie da trattare;
d) esercita tutti i poteri a lui delegati dal Consiglio di Amministrazione e cura l’esecuzione delle deliberazioni dello stesso;
e) in caso di urgenza adotta ogni provvedimento necessario, su proposta del Segretario Generale, riferendo al Consiglio di Amministrazione alla prima seduta successiva;
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente se nominato o, in caso di non intervenuta nomina, assenza o impedimento anche di questo, dal componente del Consiglio di Amministrazione con maggiore anzianità di nomina. In caso di pari anzianità di nomina le funzioni del Presidente vengono svolte dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

Art. 14
Segretario Generale – Poteri e Requisiti

1. Il Segretario Generale:
a) partecipa alle sedute del Comitato di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione;
b) esegue tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente, e rappresenta la Fondazione nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione adottata ai sensi del precedente art. 12, comma 2, lett. l).
c) provvede, su proposta del Presidente, ad istruire gli atti per le deliberazioni del Comitato di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione;
d) propone al Consiglio di Amministrazione le iniziative che ritiene opportune;
e) sottoscrive, con il Presidente, i verbali del Comitato di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e rilascia, a firma congiunta con il Presidente, copie autentiche dei verbali dei suddetti organi;
f) dirige il personale e coordina l’attività degli uffici;
g) è a capo del personale.
2. Si applicano i requisiti di onorabilità e di professionalità previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente art. 11, comma 2.

Art. 15
Composizione del Collegio
dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti e dura in carica cinque esercizi; i suoi componenti possono essere riconfermati. Il mandato termina con l’approvazione del Bilancio d’esercizio relativo all’ultimo esercizio di carica.
2. I componenti sono nominati dal Comitato di Indirizzo.
3. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un Revisore, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Revisori restano in carica fino alla successiva adunanza del Comitato di Indirizzo, il quale dovrà provvedere alla nomina dei Revisori effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del Collegio. I nuovi nominati restano in carica per la durata del mandato dei loro predecessori. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva adunanza del Comitato di Indirizzo, dal Revisore più anziano.
4. Se con i Revisori supplenti non si completa il Collegio, deve essere convocata senza indugio l’adunanza del Comitato di Indirizzo perché provveda all’integrazione del Collegio medesimo.

Art. 16
Attribuzioni del Collegio
dei Revisori dei Conti

1. Al Collegio dei Revisori sono attribuite le funzioni previste dall’art. 2403, 1° comma, del Codice Civile, da altre leggi, da disposizioni ad esse applicabili e dalle norme del presente Statuto. Il Collegio verifica se il bilancio d’esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e se esso è conforme alle norme che lo disciplinano.
2. I Revisori effettivi debbono intervenire alle adunanze del Comitato di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre; esso delibera a maggioranza assoluta. I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti. Il Revisore che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio, del Comitato di Indirizzo o del Consiglio di Amministrazione, decade dall’ufficio.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti redige apposita relazione al Bilancio d’esercizio.
5. La riunione del Collegio dei Revisori dei Conti si può tenere anche in collegamento audiovisivo o telefonico. In tal caso devono essere assicurate l’individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere verbalmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell’esame e della deliberazione. In caso di riunione in collegamento audiovisivo, la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio, in cui deve essere presente almeno un Revisore.

Art. 17
Compensi agli Organi

1. Al Presidente, al Vice Presidente se nominato, ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai Revisori compete un compenso annuo e, per ogni partecipazione a riunioni degli organi collegiali, una indennità di partecipazione determinati, in via generale, dal Comitato di Indirizzo, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’espletamento delle rispettive funzioni. Il tutto da erogarsi secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
2. Ai componenti del Comitato di Indirizzo e di eventuali Comitati e/o commissioni tecniche cui partecipino anche soggetti estranei agli Organi della Fondazione, spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle adunanze anche eventualmente nella misura forfetaria, una indennità per la partecipazione alle riunioni dell’organo. Il tutto determinato in via generale dallo stesso Comitato di Indirizzo su parere conforme del Collegio dei Revisori dei Conti, che fisserà altresì le modalità di liquidazione.

Art. 18
Esercizio finanziario

1. L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 19
Estinzione e devoluzione dei beni

1. In caso di liquidazione della Fondazione, da qualsiasi causa derivante, il patrimonio netto residuo della stessa sarà devoluto al Fondatore ed ai partecipanti sostenitori soggetti pubblici o privati con finalità di pubblico interesse, in caso di loro adesione al fondo di dotazione, in proporzione ai conferimenti effettuati.

Art. 20
Norme transitorie e di rinvio

1. I componenti del Comitato di Indirizzo in carica all’atto di approvazione del presente statuto da parte dell’Autorità prefettizia, terminano il loro mandato con l’approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2011.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione in carica all’atto di approvazione del presente Statuto da parte dell’Autorità prefettizia, terminano il loro mandato con l’approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2012.
3. I componenti del Collegio dei Revisori in carica all’atto di approvazione del presente Statuto da parte dell’Autorità prefettizia, terminano il loro mandato con l’approvazione del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2012.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

F.ti Mario Pandozy
Carlo Federico Tuccari not.